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I privilegi della Biblioteca nazionale avrebbero potuto essere regolati meglio

Le società di gestione collettiva avevano presentato per la legge sulla Biblioteca nazionale una proposta costruttiva, respinta dal Consiglio federale e dal Parlamento. La soluzione avrebbe reso la revisione legislativa sensibilmente più semplice. Ora la legge è approvata e l’ordinanza è in consultazione. Contiene importanti misure di protezione. Alcuni punti devono ancora essere precisati dal punto di vista dei titolari dei diritti. Poiché ProLitteris è stata interpellata più volte durante l’assemblea generale sulla modifica legislativa, entriamo qui nel dettaglio.

La proposta delle società di gestione collettiva mirava a utilizzare il quadro giuridico esistente. Primo: le società di gestione collettiva avrebbero coordinato e amministrato contratti con editori e creativi; in questo modo gli sviluppi tecnici e le esigenze della biblioteca avrebbero potuto essere aggiornati continuamente. Secondo: una licenza collettiva estesa avrebbe regolato i diritti d’autore; questo strumento della legge sul diritto d’autore era stato introdotto pochi anni prima dallo stesso Parlamento per le utilizzazioni di massa. Terzo: le associazioni professionali e di categoria e le società di gestione collettiva avrebbero istituito una tavola rotonda permanente. La Biblioteca nazionale, le società di gestione collettiva e gli ambienti culturali e mediatici interessati avrebbero sviluppato insieme il mandato di raccolta, gli sviluppi tecnici e le questioni di diritto d’autore. Nuove forme di pubblicazione, nuove utilizzazioni o nuove possibilità tecniche avrebbero potuto essere integrate man mano. La Biblioteca nazionale avrebbe così ottenuto non solo certezza del diritto, ma anche una cerchia permanente di partner istituzionali. In questo modo la modifica legislativa sarebbe rimasta semplice e limitata: i nuovi paragrafi non sarebbero stati necessari. – Il Parlamento ha deciso diversamente. La legge ha creato un ampio regime speciale al di fuori della concessione di licenze di diritto d’autore. Il progetto di ordinanza disciplina ora periodi di protezione, accessi e misure tecniche di protezione; resta da discutere la loro concreta attuazione.

 

 

Con la digitalizzazione cambia il funzionamento di ogni biblioteca. E-book, media online e file musicali non possono essere acquistati, depositati e offerti in sala di lettura secondo lo stesso modello dei libri, supporti audio e supporti audiovisivi tradizionali. Nel digitale vengono create copie e gli accessi funzionano indipendentemente dal luogo e dal tempo.

 

Il legislatore ha il potere di modificare in qualsiasi momento le regole esistenti. Sotto l’impulso della stessa Biblioteca nazionale, istituzione importante e parte dell’Ufficio federale della cultura con tutte le relative possibilità politiche, è nata recentemente la nuova legge sulla Biblioteca nazionale.

 

Nessuno può essere contrario: la Biblioteca nazionale svizzera deve preservare la memoria culturale digitale della Svizzera. Un mandato di raccolta anche digitale è logico e necessario. Il patrimonio culturale svizzero gestito durevolmente in questo modo in un unico luogo si chiama Helvetica.

 

Altro punto condivisibile: anche il diritto d’autore deve adattarsi all’obiettivo del deposito legale digitale. Servono quindi soluzioni per la situazione giuridica in cui nello spazio digitale nascono copie e opere vengono messe a disposizione online: riproduzioni e pubblicazioni su Internet invece di sale di lettura e prestito.

 

Insieme alle altre società svizzere di gestione collettiva e alle associazioni culturali, ProLitteris aveva presentato nella consultazione sulla legge sulla Biblioteca nazionale una soluzione concreta. Essa si fondava sul sistema della proprietà intellettuale in generale e, in particolare, sulla licenza collettiva estesa quale strumento della legge sul diritto d’autore. Il Parlamento aveva introdotto questo strumento pochi anni prima per consentire licenze giuridicamente sicure di utilizzazioni di massa quando la chiarificazione individuale dei diritti è irragionevole; è particolarmente adatto anche alle istituzioni della memoria.

 

La soluzione concreta delle società di gestione collettiva:

  • Una licenza giuridicamente sicura delle società svizzere di gestione collettiva, con remunerazioni moderate a carico della Biblioteca nazionale sotto forma di forfait annuale.
  • L’obbligo legale di deposito garantisce che gli Helvetica siano raccolti integralmente; l’utilizzazione ai fini del diritto d’autore viene disciplinata separatamente.
  • I contratti esistenti con le organizzazioni di categoria vengono rinnovati professionalmente, estesi ai contenuti digitali e gestiti in modo trasparente.
  • Una tavola rotonda ottimizza sul piano tecnico e organizzativo la consegna degli esemplari obbligatori, analogici e digitali.
  • La remunerazione di diritto d’autore confluisce forfettariamente alle società di gestione collettiva; gli importi possono essere adeguati periodicamente ai fondi e alle utilizzazioni.

 

Il concetto si fondava sul presupposto che il diritto d’autore contenga già tutto il necessario e che nella legge sulla Biblioteca nazionale siano richieste solo integrazioni puntuali per rendere possibile il ruolo e gli obblighi di un’istituzione culturale svizzera centrale.

 

Con rammarico delle associazioni professionali e di categoria e delle società di gestione collettiva, è andata diversamente. Nella decisione politica il diritto d’autore è apparso soprattutto come un ostacolo. La Biblioteca nazionale non concede licenze e non remunera diritti d’autore – questo era il principio. Data la delicatezza del tema dal punto di vista del diritto d’autore, il progetto di legge è stato discusso intensamente nelle commissioni e nelle Camere; sono state presentate proposte di minoranza ed è stato raggiunto un compromesso.

 

Alla fine del 2022 è stato lanciato ChatGPT, poco prima e poco dopo generatori di immagini come Midjourney. L’utilizzazione non autorizzata di grandi quantità di testi, immagini, opere d’arte e brani musicali protetti – più precisamente di tutto ciò che era disponibile su Internet o altrove – è diventata un terreno di conflitto del diritto d’autore. In numerosi Paesi sono nate proposte per rafforzare il diritto d’autore e i tribunali si occupano di cause contro fornitori di modelli di IA.

 

I creativi si sono quindi preoccupati ulteriormente. Quando una biblioteca conserva durevolmente sui propri sistemi contenuti digitali protetti e li rende accessibili mediante telecomunicazioni, deve essere tecnicamente escluso che bot, scraper o fornitori di dati vi accedano in massa. La sola registrazione dell’utente non basta. I contenuti della memoria culturale non devono confluire in un nuovo canale di materia prima per i modelli di IA.

 

Una politica digitale deve inoltre rispondere alla domanda perché un diritto speciale statale debba andare oltre le regole il cui rispetto viene richiesto alle piattaforme private e ai fornitori di IA.

 

Le società di gestione collettiva hanno parlato a questo punto di un privilegio legale speciale. Che le biblioteche dispongano di privilegi può essere sensato, e la legge sul diritto d’autore offre soluzioni. Ma che un’altra legge rispetto alla legge sul diritto d’autore – cioè la legge di casa «Biblioteca nazionale» – preveda una regola speciale per un’unica istituzione è notevole.

 

Dal punto di vista delle società di gestione collettiva, la complessa modifica legislativa era inutile. L’attuazione giuridica del deposito legale digitale avrebbe potuto avvenire all’interno del sistema esistente del diritto d’autore. I costi dei diritti sarebbero stati moderati, negoziati periodicamente e sottoposti anche a vigilanza giuridica – come sempre quando operano società di gestione collettiva. Le modalità di attuazione sarebbero state vantaggiose anche per la Biblioteca nazionale, perché leggi e ordinanze non possono mai essere dinamiche quanto contratti e standard di settore.

 

L’esempio della Biblioteca nazionale mostra che il legislatore può modificare le regole in qualsiasi momento. Proprio per questo è importante un sistema coerente. Una buona legislazione si collega alle soluzioni esistenti, cura gli strumenti già disponibili e fa in modo che singoli atti normativi non intervengano involontariamente in altri settori del diritto.

 

In questo caso noi società di gestione collettiva non siamo riuscite a far prevalere una soluzione più flessibile, più equa e più coerente. La proposta è stata ascoltata con interesse dal Parlamento, ma è passata in secondo piano rispetto ai principi e ai piani chiari della Biblioteca nazionale.

 

Questo risultato va riconosciuto. Ora l’ordinanza di attuazione è sul tavolo. La consultazione dura fino al 12 ottobre 2026 e le società di gestione collettiva e le associazioni culturali prenderanno posizione.

 

Il progetto di ordinanza prevede, per i contenuti non liberamente accessibili, periodi di protezione di 1, 2 o 5 anni, l’identificazione degli utenti, un divieto di accessi multipli e una protezione tecnica contro copia e download. Sono previste analisi periodiche dei rischi e test di sicurezza. Sono salvaguardie sensate. Anche il contributo annuo previsto di CHF 20’000 a favore degli operatori culturali è un contributo, ma non una remunerazione di diritto d’autore.

 

Per l’attuazione le società di gestione collettiva faranno valere le seguenti esigenze.

  • Paywall, offerte a pagamento e modelli economici editoriali devono restare efficacemente protetti. I periodi di protezione e le limitazioni di accesso devono potersi adeguare al rispettivo modello economico.
  • Il mandato di raccolta va delimitato: deve essere chiaro quali contenuti digitali vengano raccolti integralmente, quali solo puntualmente e quali per nulla.
  • Per l’attuazione tecnica vanno utilizzate per quanto possibile infrastrutture esistenti, nel settore dei media in particolare SMD/Swissdox, invece di costruire sistemi paralleli di consegna e accesso.
  • Le associazioni interessate dei media e dell’editoria devono essere coinvolte in modo vincolante quando vengono stabilite o modificate disposizioni tecniche di esecuzione, standard e interfacce a valle.
  • L’accesso deve essere protetto efficacemente contro accessi automatizzati, scraping, estrazione massiva di dati e utilizzazioni mediante IA. La protezione deve comprendere anche elusioni automatizzate e richieste sistematiche.

 

Insieme alle altre società di gestione collettiva e alle associazioni culturali ci adoperiamo affinché questi punti confluiscano nell’ordinanza e nelle successive regole tecniche. I contratti e le infrastrutture di settore esistenti restano utili anche dopo la nuova legge, perché possono recepire gli sviluppi tecnici più rapidamente di un’ordinanza.

 

L’obiettivo resta invariato: preservare gli Helvetica digitali senza trasformare la Biblioteca nazionale in un canale sostitutivo gratuito delle offerte editoriali o in un accesso ai dati per le macchine. La memoria culturale e mercati creativi funzionanti vanno insieme.

 

La celebre frase di Kirchmann non ha perso nulla della sua attualità. Le leggi possono essere modificate. Possono anche essere sviluppate e coordinate meglio tra loro. Proprio nella digitalizzazione conviene quindi utilizzare le chiavi disponibili prima di creare nuovi privilegi. Insieme alle altre società di gestione collettiva riunite sotto il tetto «Swisscopyright», ProLitteris si adopera per una politica coerente del diritto d’autore.

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