Affinché ProLitteris possa emettere correttamente la fattura, ad es. secondo la tariffa comune 8, tutte le organizzazioni sono tenute a fornire le indicazioni necessarie.
Questo obbligo di informazione è previsto all’art. 51 della legge sul diritto d’autore (LDA). Se mancano delle indicazioni, ProLitteris deve effettuare una stima e, sulla base di essa, emettere la fattura.
Nella maggior parte dei casi dalla dichiarazione risulta un compenso annuo moderato. La tariffa è stata approvata da un’autorità e la direzione operativa di ProLitteris è sorvegliata dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.
Sulla base delle informazioni comunicate è possibile che un’azienda non debba alcun compenso, in particolare quando l’azienda opera in un settore con soglia di esenzione (compensi solo a partire da 15 postazioni).
Se una fattura non viene pagata, ProLitteris fa valere il credito per via legale, ad esempio mediante un’esecuzione o un’azione giudiziaria.